[galleria id=”544″]Parcheggi a pagamento incusoditi: che fare se si trova il proprio scooter o la propria moto danneggiati?
Lo ha chiarito la legge che, con una sentenza, ha stabilito onori e oneri di coloro che affittano posti nei parcheggi a pagamento.
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza numero 1957 del 27 gennaio 2009, ha stabilito che in caso di furto o danneggiamento dell’ auto o della moto lasciate dentro un parcheggio a pagamento incustodito è il propietario o il gestore del parcheggio a dover risarcire il centauro per gli eventuali danni subiti.
Quest’ obbligo è motivato dal fatto che, esattamente come avviene per il servizio di guardaroba nei locali pubblici, il pagamento del biglietto implica la custodia del bene a carico di chi riceve il denaro.
Ecco perché, secondo la sentenza del gennaio scorso, “il contratto di parcheggio prevede sempre l’onere della custodia a carico del concessionario“.
Spesso, la dicitura “parcheggio incustodito” sembrerebbe sottintendere ad un ignaro utente che il proprietario o il gestore di tale parcheggio non siano responsabili e/o non abbiano il dovere di risarcire eventuali danni subiti dall’ auto o dalla moto parcheggiate e poi danneggiate o rubate.
Pare che nemmeno il regolamento comunale che solleva la società responsabile del parcheggio potrà essere un elemento valido per difendere chi è tenuto al risarcimento del danno.
La novità è che la decisione della Cassazione ha confermato quanto aveva già sostenuto la Corte d’Appello di Milano condannando l’Atm al risarcimento. La motivazione della sentenza di cui sopra rammenta quanto segue: “la limitazione di responsabilità per furto totale o parziale riportata nell’avviso all’ingresso dell’area di parcheggio è del tutto inefficace” per il semplice motivo che “non è necessario l’affidamento del veicolo a una persona fisica” affinché si prefiguri automaticamente la condizione di custodia del bene“.
Foto da www.pupia.tv, palins.com, www.parkingresearch.org